FIRE Knowledge
Definizioni legislative in campo energetico
Una banca dati per consultare le principali definizioni utilizzate nella legislazione e nella prassi di settore, confrontandone fonti e formulazioni.
Aggiornata a giugno 2026. La banca dati è stata predisposta dall’ing. Roberto Gerbo, socio FIRE ed EGE SECEM, che l’ha gentilmente messa a disposizione, ed è stata integrata e revisionata da FIRE. Raccoglie le principali definizioni del settore energetico con i relativi riferimenti di legge o di prassi riferita agli incentivi, evidenziando i casi in cui uno stesso termine assume formulazioni diverse.
Per segnalare possibili aggiunte o inesattezze è possibile scrivere a faq@fire-italia.org. La raccolta è uno strumento di consultazione: prima di assumere decisioni rilevanti si raccomanda di verificare sempre il testo vigente dei provvedimenti citati.
Diritti d’uso. I contenuti sono di proprietà di FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia e dell’ing. Roberto Gerbo, EGE SECEM, e sono protetti dalle norme sul diritto d’autore. Ne sono vietate la riproduzione, la copia, la distribuzione e la comunicazione al pubblico, anche parziali, senza previa autorizzazione scritta di FIRE.
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A
l’insieme delle attivita’ di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigentie che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti
un contratto in base al quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia rinnovabile direttamente da un produttore, che comprende, ma non si limita a, gli accordi di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e gli accordi di acquisto di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili;
organismo nazionale italiano di accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
ricambio dell’aria necessaria sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per evitare miscele con un tenore pericoloso di gas non combusti.
fornitore di servizi che, su richiesta, accorpa una pluralita’ di unita’ di consumo, ovvero di unita’ di consumo e di unita’ di produzione, per venderli o metterli all’asta in mercati organizzati dell’energia
partecipante al mercato che realizza l’aggregazione di cui al comma precedente e che non e’ collegato al fornitore dei clienti interessati.
funzione svolta da una persona fisica o giuridica che combina piu’ carichi di clienti o l’energia elettrica generata per la vendita, l’acquisto o la vendita all’asta in qualsiasi mercato dell’energia elettrica.
manufatto che presenta una dimensione preponderante rispetto alle altre due dello spazio, dotato di aerazione, avente la funzione di protezione passiva ad uso esclusivo delle tubazioni gas dell’impianto interno.
impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;
impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un com bustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili
gli edifici o le unita’ immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10;
gli edifici e le unita’ immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6;
le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita’ di sistema portuale, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni, nonche’, ai sensi della legge 11 novembre 2014, n. 164, le cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle societa’ cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello sviluppo economico in base all’art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Ai fini del presente decreto sono, inoltre, ricompresi gli enti contenuti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; le societa’ in house come definite dall’art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, laddove realizzino gli interventi di cui agli articoli
un ammodernamento il cui costo di investimento è superiore al 50% dei costi di investimento di una nuova analoga unità;
Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se collegati a impianto tecnico esistente. Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d’uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se collegati a impianto tecnico esistente. Ampliamenti volumetrici di un edificio esistente se dotati di nuovi impianti tecnici. Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d’uso (es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) se dotati di nuovi impianti tecnici.
aperture di superficie singola superiore a O,O1 mZ che garantiscono l’aerazione dei locali di installazione, realizzate e collocate in modo da evitare la formazione di sacche di gas, indipendentemente dalla conformazione della copertura. Le aperture di aerazione possono essere aperture di aerazione permanenti o aperture di aerazione comandate;
aperture di aerazione dotate di infissi ad apertura comandata da impianto di rivelazione fughe di gas ed incendi. Le aperture di aerazione comandate non sono consentite in caso di alimentazione con gas a densità superiore a O,8.
aperture di aerazione, prive di serramenti e di qualsiasi tipo di chiusura. E’ consentita la protezione di tali aperture con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione;
apparecchiatura che converte l’energia solare in energia termica o elettrica, in particolare apparecchiatura solare termica e fotovoltaica;
generatore per la produzione di energia termica.
apparecchio non previsto per il collegamento a camino/canna fumaria o a dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione all’esterno del locale in cui l’apparecchio è installato. Il prelievo dell’aria comburente e l’evacuazione dei prodotti della combustione avvengono nel locale di installazione.
apparecchio previsto per il collegamento a camino/canna fumaria o a dispositivo che evacua i prodotti della combustione all’esterno del locale in cui l’apparecchio è installato. Il prelievo dell’aria comburente avviene nel locale d’installazione e l’evacuazione dei prodotti della combustione avviene all’esterno del locale stesso.
apparecchio il cui circuito di combustione (prelievo dell’aria comburente, camera di combustione, scambiatore di calore e evacuazione dei prodotti della combustione) è a tenuta rispetto al locale in cui l’apparecchio è installato. Il prelievo dell’aria comburente e l’evacuazione dei prodotti della combustione avvengono direttamente all’esterno del locale.
prodotto, o parte di esso, gia’ immesso nel mercato, che, dopo essere stato dismesso, e’ stato sottoposto ad azioni di pulizia, manutenzione, eventuale riparazione e infine testato al fine di ripristinarne la funzionalita’ e le prestazioni originarie, cosi’ da poter essere riutilizzato per lo scopo previsto senza modifiche sostanziali, contribuendo a promuovere l’economia circolare e la riduzione dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di sostenibilita’ UE. Il fabbricante, ovvero l’operatore, che effettua il ricondizionamento e’ responsabile di verificare la conformita’ del componente ricondizionato alle specifiche normative di prodotto e alle disposizioni legislative applicabili, prima di immetterlo nuovamente sul mercato come apparecchio ricondizionato o o che contiene componenti ricondizionati;
area con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinatecondizioni tecnico-localizzative;
area non servita dalla rete di distribuzione del gas naturale, così come individuata da appositi provvedimenti dell’Amministrazione competente;
individuata da appositi provvedimenti dell’Amministrazione competente;area non servita dalla rete di distribuzione del gas naturale, così come
indica l’associazione tra imprese autonome per la realizzazione di un singolo progetto. In considerazione della particolare natura giuridica dell’istituto dell’ATI, la cui validità temporale risulta collegabile unicamente alla realizzazione di un determinato intervento, la formalizzazione di tale associazione consiste nel conferimento ad un mandatario, attraverso scrittura privata autenticata dal notaio, di un mandato speciale collettivo per la presentazione dell’intervento comune e per rappresentare le imprese riunite nei collettivo per la presentazione dell’intervento comune e per rappresentare le imprese riunite nei rapporti esterni.
documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica
il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprieta’, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unita’ immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;
documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito in legge con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90) e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il la legge 90/2013, sancisce la sostanziale sostituzione dell’Attestato di certificazione energetica (ACE) con il nuovo Attestato miglioramento dell’efficienza energetica. [Il D.L. 63/2013, convertito in legge con di prestazione energetica (APE). In attesa della piena attuazione di tale decreto legge, l’ACE e l’APE si considerano equivalenti ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Decreto.
vedi DIAGNOSI ENERGETICA
figura coincidente con quella dell’EGE per le attivita’ previste dal presente decreto in relazione all’esecuzione di diagnosi energetiche;
compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche ((e non domestiche)), ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e puo’ immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta alle condizioni e secondo le modalita’ di cui all’articolo 30 del presente decreto;
gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalita’ di cui all’articolo 30 del presente decreto;
e’ la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle societa’ controllate, della societa’ controllante e delle societa’ controllate dalla medesima controllante, nonche’ per uso dei soci delle societa’ cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o societa’ consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
l’autorita’ responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorita’ indicata dalla legge regionale, come indicato all’art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
impresa al cui titolare e’ stata rilasciata la qualifica di IAP (Imprenditore agricolo professionale) da parte dell’amministrazione competente, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
insieme di condizioni concordate per la connessione della capacità elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l’immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti.
B
le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
una batteria industriale quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, pun- to 13), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023;
la batteria ricaricabile a sé stante di capacità nominale superiore a 2 kwh, che può essere installata e usata in un ambiente domestico;
una batteria per veicoli elettrici quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023;
carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa
carburanti liquidi per il trasporto ricavati dalla biomassa;
biocarburanti prodotti a partire dallematerie prime elencate nell’Allegato VIII, parte A del presente decreto;
biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa le cui materie prime sono state prodotte nell’ambito di sistemi che evitano gli effetti di spostamento dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere mediante il miglioramento delle pratiche agricole e mediante la coltivazione in aree che non erano precedentemente utilizzate a tal fine, e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilita’ per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa di cui all’articolo 42 del presente decreto;
il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa;
il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa
combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse, compresi anche biometano e bioidrogeno
combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricita’, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa
combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento, prodotti a partire dalla biomassa;
sono i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011;
sono i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011
i bioliquidi sostenibili, la biomassa e il biogas, prodotti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km dall’impianto di produzione dell’energia elettrica; la lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d’aria che intercorre tra l’impianto di produzione dell’energia elettrica e i confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi;
i bioliquidi sostenibili, la biomassa e il biogas, prodotti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km dall’impianto di produzione dell’energia elettrica; la lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d’aria che intercorre tra l’impianto di produzione dell’energia elettrica e i confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi
la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonche’ la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani
combustibili indicati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte quinta, Allegato X, parte II, Sezione 4;
frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti, sottoprodotti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali,alla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pescae l’acquacoltura, nonche’ la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica;
biomassa risultante dall’agricoltura;
biomassa risultante dalla silvicoltura;
gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale
combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l’immissione in rete gas;
biometano prodotto dalle materie prime di cui all’Allegato VIII parte A del presente decreto;
C
la cabina di regia istituita ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 gennaio 2015 di individuazione delle modalita’ di funzionamento della cabina di regia;
generatore alimentato (in maniera manuale o automatica) con biomasse combustibili, il cui calore prodotto viene ceduto ad un fluido termo-vettore che, a sua volta, lo cede all’ambiente
il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;
calore o freddo inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti negli impianti industriali o di produzione di energia, o nel settore terziario, che si disperderebbero nell’aria o nell’acqua rimanendo inutilizzati e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui la cogenerazione sia stata o sara’ utilizzata o non sia praticabile;
combustibili e carburanti liquidi e gassosi che sono prodotti da una delle seguenti due categorie: 1) flussi di rifiuti liquidi o solidi di origine non rinnovabileche non sono idonei al recupero di materia ai sensi dell’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; 2) gas derivante dal trattamento dei rifiuti e dal gas di scarico di origine non rinnovabile che sono prodotti come conseguenza inevitabile e non intenzionale del processo di produzione negli impianti industriali;
elenco, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE, contenente apparecchi, macchine e sistemi, identificati con marca e modello, per la ricarica dei veicoli elettrici, per la microcogenerazione e produzione di energia termica per gli interventi ammessi ai benefici di cui al presente decreto;
comitato elettrotecnico italiano;
centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili.
centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti he producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gliimpianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;
gli impianti definiti dall’art. 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011; ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h);
gli impianti definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011. Ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h)
area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attivita’ di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e’ data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
diritti di cui al comma 3 dell’art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell’ambito dell’applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell’art. 11 del medesimo decreto legislativo.
titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell’efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell’adempimento agli obblighi di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni,e all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione commerciale di ogni Certificato Bianco e’ pari a una tonnellata equivalente di petrolio (di seguito «TEP»);
il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio
complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio; (D.M. 22 novembre 2012 “Modifica dell’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”)
tipologie di serramenti delimitanti il volume climatizzato dall’ambiente esterno e/o dai volumi interni non climatizzati, costituite da elementi opachi (telaio e controtelaio) in legno, metallo, materiale plastico, ecc. ed elementi trasparenti; possono essere apribili, parzialmente apribili o fisse; sono incluse finestre, porte finestre, vetrate, cupole solari e lucernai;
sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
il cliente grossista e finale di energia elettrica
un cliente che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico;
il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attivita’ commerciali e professionali
persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;
un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all’interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, condivisione dell’energia elettrica, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilita’, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attivita’ non possono in ogni caso costituire l’attivita’ commerciale o professionale principale di tali clienti.
cliente che acquista energia, anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio
il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio
il cliente che acquista gas naturale per uso proprio, ivi compresi gli impianti di distribuzione di metano per autotrazione che sono considerati clienti finali;
qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita
una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del sistema in cui e’ stabilita
persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all’estero
la persona fisica o giuridica che ha la capacita’, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all’estero, ed ha diritto di accesso al sistema
un cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico;
la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti
il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, e’ legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell’area territoriale dove e’ localizzata l’utenza
l’insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidita’, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria
insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli ioccupanti mediante il controllo , all’interno degli ambienti, della temperatura e , ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria
rapporto tra la superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio;
la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica;
produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011
la cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell’allegato III
la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate
la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas
colture amidacee, zuccherine o oleaginose prodotte su terreni agricoli come coltura principale, esclusi residui, rifiuti o materie ligno-cellulosiche e le colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, a condizione che l’uso di tali colture intermedie non generi una domanda di terreni supplementari;
colture comprendenti principalmente cereali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i grani ovvero sia utilizzata l’intera pianta, come nel caso del mais verde; tuberi e radici, come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami; e colture di bulbo-tuberi, quali la colocasia e la xantosoma;
combustibili solidi e gassosi prodotti dalle biomasse;
biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e combustibili rinnovabili di origine non biologica;
combustibili liquidi e gassosi, il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla bio- massa, anche denominati carburanti rinnovabili di origine non biologica;
processo mediante il quale l’energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
qualsiasi impresa che agisce in qualita’ di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
componente gia’ utilizzato, sottoposto a processi sostanziali di riparazione e manutenzione straordinaria che ne consentano il ripristino delle normali condizioni di operativita’;
un componente già utilizzato che a seguito di lavorazioni specifiche, se necessarie, viene riportato alle normali condizioni di operatività.
componenti di rete integrate nel sistema di trasmissione o di distribuzione dell’energia, ivi compresi gli impianti di stoccaggio, e utilizzate al solo scopo di assicurare un funzionamento sicuro e affidabile del sistema di trasmissione o di distribuzione e non per il bilanciamento o la gestione delle congestioni di rete nel mercato elettrico.
prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
soggetto giuridico che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 31 del presente decreto;
soggetto di diritto, con o senza personalita’ giuridica: a) fondato sulla partecipazione volontaria e aperta; b) controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorita’ locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonche’ le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; c) che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita’ anziche’ perseguire profitti finanziari; d) che puo’ partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all’aggregazione, allo stoccaggio dell’energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci.
edificio con almeno due unita immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;
condotte per il trasporto di aria trattata e/o per la ripresa dell’aria degli ambienti serviti e/o dell’aria esterna da un generatore d’aria calda.
insieme di tubi, curve, raccordi ed accessori uniti fra loro per la distribuzione del gas. Le condotte oggetto della presente regola tecnica sono comprese in una delle seguenti specie definite nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 aprile 2OO8: f.1. Condotte di 6a specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP) superiore a O,O4 bar (O,OO4 MPa) ed inferiore od uguale a O,5 bar (O,O5 Mpa); f.2. Condotte di 7a specie: condotte con pressione massima di esercizio (MOP) inferiore od uguale a O,O4 bar (O,OO4 MPa).
operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto
insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili ne’ di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto;
confine che include tutte le aree di pertinenza dell’edificio, sia all’interno che all’esterno dello stesso, dove l’energia e’ consumata o prodotta
consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come riferimento per il calcolo dei risparmi energetici addizionali riconosciuti ai fini dei certificati bianchi. Il consumo di baseline corrisponde al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto, salvo quanto previsto all’art. 5, comma 6 e dall’allegato 1, punto 1.3. Per i nuovi impianti, edifici o siti per i quali non esistono consumi energetici precedenti, il consumo di baseline e’ pari al consumo di riferimento;
la produzione nazionale di elettricita’, compresa l’autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni (consumo interno lordo di elettricita);
tutta l’energia fornita per l’industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l’agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell’energia e alle industrie energetiche stesse;
il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;
d) consumo di riferimento: consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioe’ il consumo che, in relazione al progetto proposto, e’ attribuibile all’intervento, o l’insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l’offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa;
i prodotti energetici forniti a scopi energetici all’industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricita’ e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricita’ e di calore, incluse le perdite di elettricita’ e dicalore con la distribuzione e la trasmissione
i prodotti energetici forniti a scopi energetici all’industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, il consumo di energia elettrica e di calore del settore energetico per la produzione di energia elettrica e di calore , e le perdite di energia perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione e la trasmissione;
apparecchiatura di misura dell’energia consegnata. Il contatore di fornitura puo’ essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unita’ immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l’energia, con l’esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralita’ di unita’ immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale
sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.1. del 2 gennaio 2013;
un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull’energia elettrica
un contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale
prestazione energetica (EPC)”: contratto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni;
contratto di fornitrura servizi elettrici tra due operatori di mercato
contratto di affidamento unitario a contraente generale il cui oggetto è la consegna al committente dell’opera finita e funzionante.
contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che rispecchia la variazione del prezzo sui mercati a pronti, inclusi i mercati del giorno prima e i mercati infra-giornalieri, a intervalli pari almeno alla frequenza di regolamento di mercato.
forma contrattuale disciplinata dall’art. 174 e segg. del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari (D.Lgs. 102/2014)
accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;
contratto che nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia;
un contratto che nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i., disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia; (D.M. 22 novembre 2012)
l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia
si configura come una fattispecie di un contratto di rendimento energetico, come indicato al Paragrafo 2, Allegato 2 del D.Lgs. 115/2008;
e’ un contratto servizio energia che rispetta gli ulteriori requisiti di cui al paragrafo 5 e che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico;
contratto che disciplina i rapporti tra il soggetto proponente, il soggetto titolare del progetto (se diverso dal soggetto proponente) ovvero i soggetti titolari per i casi di cui all’art. 6, comma 4 e il Gestore dei servizi energetica – GSE S.p.a. (GSE) ai fini dell’erogazione dei certificati bianchi;
verifica del grado di funzionalita’ ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
un tipo di copertura in cui è presente un’intercapedine tra il rivestimento e lo strato isolante, progettata in modo tale che l’aria in essa presente possa fluire per effetto camino in modo naturale e/o in modo artificialmente controllato, a seconda delle necessità stagionali e/o giornaliere, al fine di migliorarne le prestazioni energetiche complessive;
apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più sorgenti luminose; esso comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle sorgenti luminose, ma non le sorgenti luminose stesse e, quando necessario, i circuiti ausiliari unitamente ai dispositivi per la loro connessione al circuito di alimentazione;
la sommatoria dei degli incentivi complessivamente riconosciuti, in attuazione del presente decreto e dei precedenti provvedimenti di incentivazione, agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, calcolato con le modalità di cui all’art. 27;
e’ la sommatoria dei degli incentivi complessivamente riconosciuti, in attuazione del presente decreto e dei precedenti provvedimenti di incentivazione, agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, calcolato con le modalita’ di cui all’art. 27;
criteri ambientali minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto del Ministro dell’ambiente ai sensi del PAN GPP;
contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l’intera durata del contratto ma può includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori.
autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile: a) generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure b) il cui diritto è stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.
ciascun centro di coordinamento regionale istituito ai sensi dell’articolo 35 del regolamento UE 943/2019 del 5 giugno 2019.
D
data di chiusura del programma che coincide con quella relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile. Entro 30 giorni da tale data il soggetto beneficiario deve dare comunicazione ad Invitalia della chiusura del programma degli investimenti.
data inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno formale ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita’ preliminari non sono considerati come avvio dei lavori;
data di inizio dei lavori per la realizzazione del progetto. Non sono rilevanti ai fini della determinazione di tale data l’acquisto del terreno o i lavori preparatori, come la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita’ preliminari;
data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori, ivi inclusi i lavori e le attivita’ correlate all’intervento medesimo e per i quali sono state sostenute spese ammissibili agli incentivi ai sensi degli articoli 6 e 9 del presente decreto. Le prestazioni professionali, comprese la redazione di diagnosi e attestati di prestazione energetica, anche quando espressamente previste dal presente decreto per l’intervento, non rientrano tra le attivita’ da considerare ai fini dell’individuazione della data di conclusione dell’intervento. Con riferimento agli interventi realizzati da amministrazioni pubbliche, per data di conclusione dell’intervento e’ da intendersi: i. la data di collaudo ai sensi dell’art. 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o la data del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 50, comma 7 e dell’allegato II.14, e dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in caso di appalto specifico recante l’intervento oggetto della richiesta di concessione d’incentivo; ii. in caso di appalto riferito ad una pluralita’ d’interventi tra cui quello oggetto della richiesta di concessione dell’incentivo, la data di emissione dello stato avanzamento lavori (SAL) finale nel quale e’ incluso lo specifico intervento (o multi-intervento) per il quale si richiede l’incentivo;
è la data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione
la data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;
è la data in cui, al termine dell’intervento, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI’
la data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDÌ;
ata in cui il progetto inizia a generare risparmi addizionali di energia primaria;
mancato pagamento di almeno due rate dovute ai sensi del contratto di finanziamento;
il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attivita’ che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita’ giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita’ alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita’ in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche’ il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non puo’ avere durata superiore ad un anno; 3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche’, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita’ di gestione del deposito temporaneo;
il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e’ in possesso;
procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attivita’ o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunita’ di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati
elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunita’ di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell’intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonche’ i possibili miglioramenti di classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l’edificio che l’impianto
elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi benefici dell’intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare
elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi benefici dell’intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare; la diagnosi deve riguardare sia l’edificio che l’impianto; (D.M. 22 novembre 2012) Ai fini dell’applicazione del Decreto, la diagnosi energetica va eseguita anche con riferimento all’attività o impianto industriale o ai servizi pubblici o privati, ove presenti; (D.Lgs. 115/2008)
locale con strutture/elementi separanti di caratteristiche di resistenza al fuoco e/o aerazione predeterminate: g.1- disimpegno di tipo 1: locale con strutture/elementi separanti di caratteristiche minime REI/EI sO con porte EI sO; g.2- disimpegno di tipo 2: locale con strutture/elementi separanti di caratteristiche minime REI/EI 6O con porte EI 6O; g.3- disimpegno di tipo 3: disimpegno di tipo 2 con le seguenti ulteriori caratteristiche: ● superficie in pianta netta minima pari a 2 m2; ● aperture di aerazione permanenti di superficie complessiva non inferiore a O,5 m2 realizzate su parete esterna. In alternativa, per apparecchi alimentati con gas a densità non superiore a O,8, è consentito l’utilizzo di un condotto di aerazione di sezione non inferiore a O,1 m 2; qualora i locali fossero interrati, il condotto di aerazione deve sfociare all’esterno a filo del piano di riferimento, anche senza il requisito di attestazione per il disimpegno.
e’ l’attivita’ diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e l’esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.
l’attività di dispacciamento attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
l’attività di dispacciamento condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.
l’apparecchiatura per collegare le reti elettriche.
persona fisica o giuridica responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali. Da questa definizione sono esclusi i gestori dei sistemi di distribuzione del gas e dell’elettricita’, i quali rientrano nella definizione di cui alla lettera r);
la persona giuridica che effettua attivita’ di trasporto dell’energia elettrica e gas attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, o in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attivita’ di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdottilocali per la consegna ai clienti finali;
il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali
una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione;
il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti.
E
edifici e fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, con eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, alla data di presentazione dell’istanza di incentivazione ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F);
un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio puo’ confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici, di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
e’ un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio puo’ confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine puo’ riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unita’ immobiliari a se’ stanti
sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arrediche si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; (D.P.R.412/1993) Nel caso di fabbricato destinato ad uso esclusivamente o prevalentemente residenziale,per edificio si intende il complesso unitario di alloggi e relative pertinenze, sia esso modulo isolato o parte di un insieme, servito da un unico corpo scala.
un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio puo’ confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici
edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali nonché di altri enti pubblicio, anche economici ed occupati dai predetti soggetti
edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all’articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo e’ coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ
edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l’attivita’ istituzionale di enti pubblici
un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l’attivita’ istituzionale di Enti pubblici;
e’ un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita’, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
salvo quanto pervisto dall’articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
un edificio di proprieta’ dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonche’ di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attivita’ dell’Ente, sia ad altre attivita’ o usi, compreso quello di abitazione privata;
edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati
edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata;
il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l’immissione di energia;
la scelta di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico che consentano anche un percorso di decarbonizzazione economicamente vantaggioso, una maggiore flessibilità e un uso efficiente delle risorse;
il principio dell’efficienza energetica al primo posto quale definito all’articolo 2, punto 18), del rego- lamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018;
l’insieme dei punti di ricarica e delle infrastrutture di canalizzazione comprensive dei necessari cavi elettrici interconnessi a un punto di prelievo della rete pubblica per la ricarica di veicoli elettrici intestato al soggetto ammesso, come definiti ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
sistema tecnico per l’edilizia o componente dell’involucro di un edificio
l’elettricita’ generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell’allegato II
l’energia elettrica richiesta alla rete elettrica esterna quando la domanda di elettricita’ dell’utenza alimentata dall’impianto di cogenerazione e’ superiore alla produzione elettrica del processo di cogenerazione
l’elettricita’ fornita dalla rete elettrica esterna in caso di interruzione o perturbazione del processo di cogenerazione, compresi i periodi di manutenzione
l’elettricita’ prodotta da impianti alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione imputabile di cui alla lettera g), nonche’ l’elettricita’ ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’elettricita’ prodotta come risultato di detti sistemi;
le emissioni in atmosfera di cui all’articolo 268, comma 1, lettera b);
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l`energia e lo sviluppo economico sostenibile;
tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti all’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008;
energia termica naturalmente disponibile ed energia accumulata in ambienti confinati, che puo’ essere immagazzinata nell’aria dell’ambiente, esclusa l’aria esausta, o nelle acque superficiali o reflue;
energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione
somma dell’energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o del gas trasportati ai clienti finali da tutti i soggetti autorizzati alla distribuzione, inclusi gli autoconsumi degli stessi soggetti;
energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o gas trasportati ai clienti finali connessi alla rete del distributore, inclusi gli autoconsumi del distributore;
energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;
energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore
energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore
energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore; (D.Lgs. 28/11)
in una comunita’ di energia rinnovabile o in un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, e’ pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato;
energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell’edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell’edificio
energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
quantita’ di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all’interno del confine del sistema e ceduta per l’utilizzo all’esterno dello stesso confine
energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre
energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre; (D.Lgs. 28/11)
energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore; (D.Lgs. 28/11)
energia gene- rata dalla differenza nella concentrazione salina tra due fluidi, come acqua dolce e salata;
energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione
energia prodotta o captata o prelevata all’interno del confine del sistema
calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile;
enti definiti all’art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e inclusi nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 11 del medesimo decreto legislativo;
persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, cio’ facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti
persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti (D.lgs. 102/2014);
persona giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, cio’ facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le ESCO devono essere certificate secondo la norma UNI CEI 11352;
Societa’ di servizi energetici che realizza interventi di risparmio energetici, anche finanziati autonomamente o tramite terzi, conseguendo un aumento di efficienza del sistema di domanda e offerta di energia del cliente e assumendo la responsabilita’ del risultato nel rispetto del livello di servizio concordato;
interventi e prestazioni eseguiti e/o forniti secondo quanto previsto dalle vigenti normative tecniche in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite;
soggetto che eroga l’attività di misura di cui all’articolo 4, comma 17 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico n.11 del 2007, e successive modificazioni;
soggetto che eroga l’attività di misura di cui all’articolo 4, comma 6 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico n.11 del 2007, e successive modificazioni;
attivita’ che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente, le attivita’ relative all’impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d’impianto;
il complesso di operazioni che comporta l’assunzione di responsabilita’ finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
l’Equivalente Sovvenzione Lordo, e’ l’importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione al se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
soggetto fisico o giuridico, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che ha come scopo l’offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell’efficienza nell’uso dell’energia;
soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente
persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l’altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247;
il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale o interessi ai sensi dell’operazione finanziaria garantita dalla garanzia concessa ai sensi del presente decreto;
F
quantita’ di energia primaria relativa a tutti i servizi considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all’interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno
è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo;
sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l’involucro dell’edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno
rapporto adimensionale che indica la quantita’ di energia primaria impiegata per produrre un’unita’ di energia fornita per un dato vettore energetico; tiene conto dell’energia necessaria per l’estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell’energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore puo’ riferirsi all’energia primaria non rinnovabile, all’energia primaria rinnovabile o all’energia primaria totale come somma delle precedenti
accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo puo’ essere una ESCO;
fluido mediante il quale l’energia termica viene trasportata all’interno dell’edificio, fornita al confine energetico dell’edificio oppure esportata all’esterno;
porzionedi territorio comunale che il catasto rappresenta nelle proprie mappe cartografiche. Il dato deve essere sempre indicato;
sono quelle definite all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 28 marzo 2011, n. 28;
il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici.
soggetto tenuto al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici che immette in consumo per l’azionamento dei veicoli e dei mezzi di trasporto nonche’ il soggetto responsabile della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica di energia elettrica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità, o soggetto equivalente che fornisce energia elettrica destinata al consumo nel settore dei trasport. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accisa
soggetto che fornisce servizi energetici, che puo’ essere uno dei soggetti di cui alle lettere i), q), r), s), z) ed aa);
la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), ai clienti
la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti
l’esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore.
G
documento elettronico che serve esclusivamente a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantita’ di energia e’ stata prodotta da fonti rinnovabili;
documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti dafonti rinnovabili come previsto all’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/1954/CE e dai provvedimenti attuativi di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125
ogni combustibile che è allo stato gassoso alla temperatura di 15°C e alla pressione assoluta di 1O1s mbar, come definito nelle norme tecniche vigenti.
e’ il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali;
e’ il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;
azienda o individuo titolare di un contratto cosiddetto “chiavi in mano” con altre organizzazioni o individui (committente) per la realizzazione di “chiavi in mano” con altre organizzazioni o individui (committente) per la realizzazione di un’opera. Il general contractor è il firmatario dell’opera o il primo contraente del contratto del progetto ed è il responsabile dei modi e dei metodi utilizzati in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera;
la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o piu’ dei seguenti processi: 1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia; 2) l’effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica; 3) la cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore; 4) la trasformazione dell’irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici
apparecchio destinato al riscaldamento dell’aria mediante produzione di calore in una camera di combustione con scambio termico attraverso pareti dello scambiatore, senza fluido intermedio, in cui il flusso dell’aria è mantenuto da uno o pin ventilatori.
tipologia di generatore di calore che può sfruttare utilmente il calore derivante dalla condensazione del vapore d’acqua presente nei fumi; è caratterizzato da un rendimento termico utile istantaneo che può superare il 100% (con riferimento al p.c.i. del combustibile in ingresso);
la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche’ le operazioni effettuate in qualita’ di commerciante o intermediario. Non costituiscono attivita’ di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
variazione del carico dell’energia elettrica per i clienti finali rispetto ai modelli di consumo normali o attuali in risposta a segnali del mercato, anche in risposta a prezzi dell’energia elettrica variabili nel tempo o finanziari, oppure in risposta all’accettazione dell’offerta del cliente finale di vendere la riduzione o l’aumento della domanda a un determinato prezzo sui mercati organizzati definiti dall’articolo 2, punto 4, del regolamento di esecuzione 2014/1348/UE della Commissione europea, individualmente o per aggregazione.
il complesso delle attivita’, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed e’ responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonche’ di assicurare la capacita’ a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas naturale;
persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione dell’energia elettrica o del gas naturale in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita’ a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica o gas naturale;
qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita’ a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica
qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacita’ a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica
qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l’attivita’ di trasporto ed e’ responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, nonche’ di assicurare la capacita’ a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas naturale;
Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprieta’, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonche’ delle attivita’ di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unita’ di misura utilizzata e’ il grado giorno (GG).
è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l’unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l’unità di misura utilizzata è il grado-giorno, GG; (D.M. 22 novembre 2012)
ogni entita’, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attivita’ economica con piu’ di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003
Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
Gestore dei servizi energetici S.p.a., soggetto responsabile della gestione degli incentivi e delle attivita’ di cui al presente decreto;
tubo di protezione in cui passa una tubazione gas.
qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge l’attività di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio di gas naturale.
qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell’importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL, e responsabile della gestione di un impianto di GNL.
I
edifici o parti di edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale, e da essa occupati;
sommatoria degli incentivi annui che il GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del presente decreto, ai soggetti responsabili. Tale impegno considera gli importi erogati e da erogare dal GSE, su base annua, nell’anno di riferimento, calcolati secondo un criterio di cassa, ovvero secondo le modalita’ di cui all’art. 19 del presente decreto, sulla base dei contratti attivati e delle richieste ammesse dall’avvio del meccanismo i cui ratei sono in pagamento nell’anno di riferimento. Per le amministrazioni pubbliche, la spesa annua cumulata indicata all’art. 3, comma 1 del presente decreto, comprende anche le risorse erogate dal GSE in acconto prima della realizzazione dell’intervento, secondo la procedura di cui all’art. 11, comma 5;
sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile e’ superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;
impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonche’ gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);
impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);
sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata
l’insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia elettrica. Esso comprende in particolare: i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica; ii) i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi. Nell’allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di impianto, le principali parti che lo compongono. Un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un “nuovo impianto” quando è realizzato in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, anche dismesso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile
e’ l’insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare: i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica; ii) i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonche’ i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi. Nell’allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di impianto, le principali parti che lo compongono. Un impianto alimentato da fonti rinnovabili e’ considerato un «nuovo impianto» quando e’ realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile;
impianto gas asservito almeno ad un apparecchio avente singola portata termica nominale massima maggiore di s5 kW oppure apparecchi installati in batteria con portata termica complessiva maggiore di s5 kW. L’impianto è funzionale ad uno o pin degli effetti utili elencati dalla lettera a) alla lettera e) del comma 1 dell’art. 1.
impianto dotato di generatori che utilizzano più forme energtiche opportunamete integrate tra loro al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e gestione. Un esempio non esaustivo è costituito da un impianto composto da una pompa di calore elettrica integrata con una caldaia a gas a condensazione
porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all’obbligo di connessione di terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
impianto dove avviene lo stoccaggio di energia.
porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;
impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti di climatizzazione invernale i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate; ai fini dell’applicazione del Decreto e, in coerenza con la definizione di “sottosistema di generazione” di cui al D.M. 22 novembre 2012, si assume che stufe e termocamini rientrino tra gli impianti di climatizzazione invernale; inoltre, in accordo con la legge 90/2013, gli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare (stufe, termocamini, ecc.) sono assimilati agli impianti termici se fissi e con somma delle potenze nominali del focolare maggiore o uguale di 5 kWt
complesso delle tubazioni, dei componenti ed accessori (per esempio, valvole, giunzioni, raccordi, tappi) che distribuiscono il gas dal punto di consegna al collegamento degli apparecchi utilizzatori (questi esclusi). L’impianto interno comprende il complesso delle tubazioni installate nella parte sia interna che esterna del volume che delimita l’edificio.
impianto asservito al complesso delle attività che afferiscono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ai settori turistico alberghiero, della ristorazione, dei bar, delle grandi catene di ristorazione aperte al pubblico, delle comunità e degli enti pubblici e privati. Inoltre, per ambiti similari, ci si riferisce a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a conventi, circoli, associazioni.
complesso dell’impianto interno, degli apparecchi e degli eventuali accessori destinati alla produzione di calore.
impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico, come definito ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010;
impianto in grado di produrre calore sfruttando la radiazione solare; il calore prodotto può essere utilizzato per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento degli ambienti, per entrambi gli scopi, oppure per produrre calore di processo in impianti di tipo industriale, agricolo, terziario, ecc.;
impianto in grado di produrre calore sfruttando la radiazione solare diretta mediante tecnologia a concentrazione; i collettori solari devono essere caratterizzati da fattore di concentrazione geometrico maggiore o uguale a 10 e dalla presenza di un sistema di inseguimento solare ad uno o due assi (meccanico o elettromeccanico);
impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produ8zione di ACS, non incluso nel fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e conmprendente sistemi sdi accumulo, distribuzione o erogazione dell’ACS
impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonche’ gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita’ immobiliari ad uso residenziale ed assimilate
un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche’ gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico
un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico
qualsiasi entita’ che eserciti un’attivita’ economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalita’ di finanziamento e dal perseguimento di uno scopo di lucro. In particolare, sono considerate tali le entita’ che esercitano un’attivita’ artigianale o altre attivita’ a titolo individuale o familiare, le societa’ di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attivita’ economica. Tra le imprese di cui al precedente periodo sono incluse anche quelle costituite in forma aggregata, quali a titolo non esaustivo associazioni temporanee di impresa, i raggruppamenti di imprese, le societa’ di scopo e i consorzi;
ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compresa la rigassificazione di GNL e che e’ responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni
ogni persona fisica o giuridica, esclusi i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasmissione, distribuzione, aggregazione, gestione della domanda, stoccaggio, fornitura o acquisto di energia elettrica, ed è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.
un’impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l’impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica.
ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;
impresa iscritta alla camera di commercio che svolge prioritariamente attivita’ di «silvicoltura e altre attivita’ forestali» (codice Ateco 02.10.00) o «utilizzo di aree forestali» (codice Ateco 02.20.00);
impresa iscritta alla Camera di Commercio che svolge prioritariamente attività di “silvicoltura e altre attività forestali” (codice Ateco 02.10.00) o “utilizzo di aree forestali” (codice Ateco 02.20.00)”;
un’impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un’altra attività che non rientra nel settore dell’energia elettrica.
e’ l’integrazione economi ca al ricavo connesso alla valorizzazione dell’energia prodotta idonea ad assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e corrisposta dal GSE al produttore in riferimento alla produzione netta immessa in rete;
esprime il fabbisogno di energia primaria globale riferito all’unita’ di superficie utile o di volume lordo riscaldato, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;
esprime il fabbisogno di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla climatizzazione estiva e/o produzìone di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno;
le imprese e i prodotti che rientrano nelle sezioni B, C e F e nella sezione J, divisione 63, della classificazione statistica delle attività economiche (NACE REV.2), come stabilito dal regola- mento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;
ogni modifica atmosferica di cui all’articolo 268, comma 1, lettera a);
installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica nel riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo delle schermature solari, centralizzazione e controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi unitamente al miglioramento dei parametri, conformi ai requisiti tecnici previsti nell’allegato I del presente decreto;
e’ l’intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale puo’ essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell’allegato 2; l’intervento deve essere realizzato utilizzando componenti nuovi o rigenerati;
è l’intervento che prev ede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell’allegato 2
Intercapedine antincendi così come definita dal punto 1.8 del decreto del Ministro dell’interno del sO novembre 1P8s, sulla quale sono attestate esclusivamente le aperture del locale di installazione dell’impianto di produzione di calore. E’ considerata intercapedine antincendi ad uso esclusivo anche l’intercapedine antincendi comunicante con locali ad altra destinazione ubicati allo stesso livello del locale di installazione dell’impianto di produzione calore, purché le comunicazioni siano dotate di chiusure con caratteristiche minime EI 6O. L’intercapedine può essere dimensionalmente e geometricamente correlata all’aerazione richiesta, ovvero a quanto previsto per le intercapedini antincendi dal decreto del Ministro dell’interno del sO novembre 1P8s, punto 1.8. ferma restando la minima attestazione lineare su terrapieno.
l’infrastruttura che collega tra loro due o piu’ reti elettriche.
dispositivo fisico o virtuale che permette la comunicazione fra due o più entità di tipo diverso;
gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;
qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita’ dei rifiuti;
interventi di cui all’art. 5, che soddisfano i requisiti previsti dall’allegato I;
interventi di cui all’art. 8, che soddisfano i requisiti previsti dall’allegato I. Tali interventi riguardano impianti con una potenza termica inferiore o uguale a 2 MW e impianti solari termici con una superficie minore o uguale a 2.500 mq;
interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all’art. 8 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei sistemi di distribuzione, regolazione e e controllo, ed introduzione, esclusivamente nel caso di impianti centralizzati al servizio di piu’ unita’ immobiliari e/o edifici, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese. Ad eccezione dell’intervento di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 8, sono considerati interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale anche quelli che comportano il distacco da una rete di teleriscaldamento purche’ questa non si configuri come rete di teleriscaldamento efficiente;
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita’ immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O), fissi o mobili, non trasportabili, nonche’ scuri, persiane, avvolgibili e cassonetti solidali con l’infisso, che rispettano i requisiti di cui all’allegato I del presente decreto;
diffida di pagamento avente ad oggetto la richiesta dell’ammontare dell’esposizione totale dovuta dal debitore e composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere e dagli interessi maturati;
elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall’ambiente esterno
componenti e materiali caratterizzati da bassa conducibilità termica installati sulle strutture opache (orizzontali e/o verticali) delimitanti il volume climatizzato dall’ambiente esterno e/o dai volumi interni non climatizzati al fine di contenere le dispersioni termiche;
interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorita’ pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;
un gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro.
L
sorgente di luce elettrica fornita di uno o più attacchi, ovvero si tratta di sorgente primaria di luce provvista di attacco/attacchi intesa per essere connessa alla rete elettrica di alimentazione e usualmente progettata per essere incorporata in un apparecchio di illuminazione;
sorgente luminosa a LED fornita con uno o più attacchi e incorpora uno o più moduli LED.
è una lampada caratterizzata da una elevata efficacia luminosa che si esprime in lumen/Watt (lm/W); sulla scorta dei regolamenti ecodesign attualmente in vigore, valori elevati di efficacia luminosa sono rappresentati da valori superiori a circa 70 lm/W (a seconda delle tipologie di lampade il valore minimo potrebbe essere diversi e sono rappresentati dalla Classe A o superiore);
tronchi da sega, tronchi da impiallacciatura, legname da triturazione (tondelli o legno spaccato) e ogni altro tipo di legname tondo idoneo a fini industriali, escluso il legname ton- do le cui caratteristiche quali specie, dimensioni, line- arità e densità dei nodi, lo rendono non idoneo all’uso industriale;
una linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero una linea elettrica che un produttore e un’impresa fornitrice di energia elettrica utilizzano per approvvigionare direttamente i propri siti, le società controllate ed i propri clienti.
livello di prestazione energetica che comporta il costo piu’ basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove: 1) il costo piu’ basso e’ determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all’energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento; 2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l’edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi; 3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all’interno della scala di livelli di prestazione in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e’ positiva
locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza all’edificio servito, purché fuori dal suo volume e strutturalmente separato. Una parete del locale esterno può essere in comune con l’edificio servito, oppure essere realizzata in adiacenza ad una parete dello stesso. Gono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana dell’edificio servito, purché privi di pareti in comune e con soletta di posa sulla copertura realizzata con materiali di classe O di reazione al fuoco italiana o di classe minima A1 di reazione al fuoco europea.
locale il cui piano di calpestio è a quota non inferiore a quella del piano di riferimento (vedi Tavola n. 1).
locale in cui l’intradosso del solaio di copertura è a quota inferiore a + O,6 m al di sopra del piano di riferimento (vedi Tavole nn. ZA, ZB, ZC) e con le ulteriori seguenti caratteristiche: r.1 Locale interrato di tipo A: locale interrato il cui piano di calpestio è a quota non inferiore a – 5 m al di sotto del piano di riferimento; r.Z Locale interrato di tipo B: locale interrato il cui piano di calpestio è a quota compresa tra – 5 m e – 1O m al di sotto del piano di riferimento.
locale che non è definibile né fuori terra né interrato (vedi – tavola n. s).
ambiente utilizzato per l’allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell’impianto o al soggetto delegato;
lo stoccaggio di gas naturale mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni.
M
nell’ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, e’ qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalita’ e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti;
gli interventi ani a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico
…… di cui all’art.3 ,comma 1, lettera a), ivi compresigli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale < 12kW
le operazioni specificamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;
le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente
gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d’uso
gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42(1);
e’ la massa per unita’ di superficie della parete opaca compresa la malta dei giunti esclusi gli intonaci, l’unita’ di misura utilizzata e’ il kg/m²;
materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche, compresi i residui di colture alimentari e foraggere, quali paglia, steli di granturco, pule e gusci, le colture energetiche erbacee a basso tenore di amido, quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune, le colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive, le colture miste di leguminose e graminacee, i residui industriali, anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine, e le materie derivate dai rifiuti organici, intendendo per colture miste di leguminose e graminacee e colture di copertura pascoli temporanei costituiti da un’associazione mista di graminacee e leguminose a basso tenore di amido che sono coltivati a turno breve per produrre foraggio per il bestiame e migliorare la fertilita’ del suolo al fine di ottenere rese superiori dalle colture arabili principali;
materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;
strumento generale adottato dallo Stato o da autorita’ pubbliche per creare un regime di sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura e dell’acquisto di servizi energetici e altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica
i mercati dell’energia elettrica quali definiti all’articolo 2, punto 9), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Per le imprese per le quali non é stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, o per le quali non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data;
il microsistema isolato quale definito dall’articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/1972/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
un incremento dell’efficienza degli usi finali dell’energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici
le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;
qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell’efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili
qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell’efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili; (D.Lgs. 115/2008 e s.m.i.)
il mix energetico totale annuo di uno Stato membro, al netto della quota rappresentata dalle garanzie di origine annullate;
apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento, costituito da una unità monoblocco composta dal tubo o dal circuito radiante, dall’eventuale riflettore e relative staffe di supporto, dall’eventuale scambiatore, dal bruciatore, dal ventilatore, dai dispositivi di sicurezza, dal pannello di programmazione e controllo, dal programmatore e dagli accessori relativi.
realizzazione contestuale sul medesimo edificio di piu’ interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto, progettati e pianificati come un unico progetto;
N
apparecchio destinato al riscaldamento di ambienti mediante emanazione di calore per irraggiamento costituito da una unità termica e da un circuito di condotte radianti per la distribuzione del calore stesso. L’unità termica è composta da un bruciatore, da un ventilatore- aspiratore, da una camera di combustione, da una camera di ricircolo, dal condotto di espulsione fumi, dai dispositivi di controllo e sicurezza, dal pressostato differenziale ed eventualmente dal termostato di sicurezza positiva a riarmo manuale.
norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico
O
quota degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che deve essere conseguita dai singoli soggetti obbligati;
regime di sostegno che obbliga i produttori di energia a includere nella loro produzione una determinata quota di energia da fonti rinnovabili, i fornitori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nella loro offerta o i consumatori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nei loro consumi, compresi i regimi nei quali tali obblighi possono essere soddisfatti mediante l’uso di certificati
quota dell’obbligo di competenza di ciascun soggetto obbligato, per un determinato anno d’obbligo, pari al 60% dell’obbligo relativo all’anno stesso e degli eventuali residui degli anni precedenti;
chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilita’, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici
qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonche’ gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
P
gli spazi pubblici o privati destinati al parcheggio dei veicoli, adiacenti o prossimi all’edificio oggetto di intervento;
parcheggio che appartiene ai medesimi proprietari dell’edificio, o a parte di essi, e che ha in comune un lato e/o il vertice con l’area in cui insiste l’edificio o ha impianti tecnologici in comune con l’edificio;
parete confinante con spazio scoperto o strada pubblica scoperta o strada privata scoperta o, nel caso di locali interrati, con intercapedine antincendi ad uso esclusivo di sezione orizzontale netta non inferiore a quella richiesta per l’aerazione e larga non meno di O,6 m ed attestata superiormente su spazio scoperto o strada scoperta (pubblica o privata).
la parete schematizzata in figura nell’Allegato A della legge
un tipo di parete in cui è presente un’intercapedine tra il rivestimento e lo strato isolante, progettata in modo tale che l’aria in essa presente possa fluire per effetto camino in modo naturale e/o in modo artificialmente controllato, a seconda delle necessità stagionali e/o giornaliere, al fine di migliorarne le prestazioni energetiche complessive;
persona fisica o giuridica che produce, acquista o vende servizi connessi all’elettricita’, alla gestione della domanda o allo stoccaggio, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, su uno o piu’ mercati dell’energia elettrica, tra cui i mercati dell’energia di bilanciamento.
è detta anche mappale o numero di mappa, rappresenta, all’interno del foglio catastale, una porzione di terreno o il fabbricato e l’eventuale area di pertinenza e viene contrassegnata, tranne rare eccezioni, da un numero; il dato deve essere sempre indicato;
biocombustibile addensato generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale generalmente tra 5 mm e 40 mm e con estremità spezzate ottenuto da biomassa legnosa polverizzata con o senza additivi; (UNI EN 14961-2)
e’ il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale;
il periodo nel corso del quale sono contabilizzati i risparmi energetici oggetto della richiesta, secondo quanto specificato all’allegato 1 al presente decreto;
Il codice civile, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, con l’articolo 817 definisce “pertinenze” “le cose destinate in modo durevole a servizio o adornamento di un’altra cosa”; edilizia, dunque, quelle opere che non costituiscano manufatti autonomi ma che siano pertinenza di immobile già esistente. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione affinché possa parlarsi di pertinenza ai fini urbanistici, si richiede: – un nesso oggettivo, strumentale e funzionale, con l’edificio principale; -che non sia consentita, per natura e struttura, una pluralità di destinazioni; -un carattere durevole della realizzazione; -la non utilizzabilità economica del manufatto in modo diverso; -una ridotta dimensione; -una propria individualità fisica e strutturale; -l’accessione ad un preesistente edificio legittimamente costruito; -l’assenza di un autonomo valore di mercato
gli spazi di pertinenza e funzionali all’edificio oggetto di intervento, compresi quelli coperti;
Piano predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006 n.296, e approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.107 del 8 maggio 2008, così come modificato dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.102 del 3 maggio 2013;
piano della strada pubblica o privata di accesso o dello spazio scoperto sul quale è attestata la parete esterna nella quale sono realizzate le aperture di aerazione.
Piano predisposto dall’Italia ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione europea
una pian- tagione forestale quale definita all’articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° maggio 2023;
ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento è ottenuto dall’interconnessione con altre reti.
le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri di cui al regolamento GBER;
microimprese, piccole imprese o medie imprese quali definite all’articolo 2 dell’Allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea;
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018;
e’ un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;
pompa di calore in cui l’energia (termica) per il compimento del ciclo termodinamico è prodotta dalla combustione di gas (pompe di calore ad assorbimento e ad adsorbimento), oppure pompa di calore in cui l’energia (lavoro) necessaria per il compimento del ciclo termodinamico è fornita da un compressore azionato da un motore endotermico a gas (pompe di calore con motore endotermico);
pompa di calore in cui l’energia (lavoro) necessaria per il compimento del ciclo termodinamico è fornita da un compressore azionato da un motore elettrico;
pompa di calore che estrae calore dal terreno, inclusa l’acqua di falda, per trasferirlo ad altro ambiente a temperatura più elevata, per assolvere alla funzione di riscaldamento invernale ed, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria; il campo geotermico è costituito da sonde geotermiche verticali e/o orizzontali a circuito chiuso; ai fini del Decreto, sono esclusi da questa definizione gli impianti a circuito aperto e gli impianti che utilizzano acque superficiali, anche se a circuito chiuso;
sistema costituito da un generatore a pompa di calore installato ad integrazione di una caldaia a condensazione alimentata a gas preesistente, e combinato con essa al fine di costituire un sistema bivalente;
apparecchio che utilizza un fluido frigorigeno per estrarre calore da un ambiente a temperatura inferiore (c.d. pozzo freddo, ad es. aria esterna, acqua, terreno, altra sorgente abassa temperatura) e trasferirlo ad un altro ambiente a temperatura più elevata (c.d. pozzo caldo, l’ambiente interno da climatizzare), per assolvere alla funzione di riscaldamento invernale ed, eventualmente, alla produzione di acqua calda sanitaria;
zona più o meno estesa dell’involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all’ utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211.».
la discontinuita’ di isolamento termico che si puo’ verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro)
portale internet di cui all’art. 14, comma 1del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
portale informatico dedicato al meccanismo di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”(c.d. Conto Termico); rappresenta lo strumento di gestionedel meccanismo di incentivazione e l’interfaccia tra GSE e i Soggetti che intendono accedere all’incentivo; attraverso il Portale, il Soggetto Responsabile trasmette al GSE la richiesta di incentivazione, corredata della necessaria documentazione, e ne segue l’intero iter di valutazione, compresa la fase di contrattualizzazione e quella di erogazione degli incentivi. Il GSE, salvo dove diversamente e specificamente previsto, utilizza il Portale per la veicolazione delle principali comunicazioni verso il SR;
quantità di energia termica transitata nell’unità di tempo, corrispondente al prodotto delle portate (in volume od in massa) per il potere calorifico, considerando il potere calorifico inferiore o – eventualmente per casi particolari – il potere calorifico superiore. Unità di misura kW.
valore della portata termica dichiarata dal produttore. Può essere un numero unico oppure essere compreso fra un numero minimo ed uno massimo. Unità di misura kW.
detta anche potenzialità, sommatoria delle portate termiche nominali degli apparecchi installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti (rif. articolo 1, comma s). Unità di misura: kW.
e’ il valore di potenza al di sopra del quale, laddove previsto, la tariffa incentivante e’ determinata mediante procedura competitiva di asta al ribasso;
e’ la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all’impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore e’ determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore medesimo, in conformita’ alla norma CEI EN 60034; valgono inoltre le seguenti eccezioni: i. per gli impianti eolici, la potenza e’ la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l’impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui alla lettera p); ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza e’ pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d’acqua; iii. per gli impianti solari termodinamici in assetto ibrido con frazione di integrazione superiore al 35% si assume una potenza convenzionale, espressa in kW, calcolata sulla base della seguente formula: Pn= mq * 0.1 dove mq e’ la superficie captante dell’impianto espressa in metri quadrati, come definita al paragrafo 1.1.9 dell’allegato 2. Il suddetto valore di potenza e’ assunto a riferimento, anche per gli impianti in assetto ibrido, per il calcolo delle tariffe incentivanti stabilite dall’allegato 1, del valore di soglia di cui all’art. 5 e della potenza iscrivibile nei contingenti di asta e registro di cui agli articoli 9 e 12;
è la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all’impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore medesimo. Per i soli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d’acqua
la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l’unità di misura utilizzata è il kW;
la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l’unita’ di misura utilizzata e’ il kW;
prodotto del potere calorifico inferiore (p.c.i.) del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kWt; (D.P.R. 412/1993)
il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unita’ di misura utilizzata e’ il kW;
è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW;
somma delle potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti oggetto dell’intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, art. 1, lettere q), r), s) e t);
e’ la quantita’ di calore trasferita nell’unita’ di tempo al fluido termovettore; l’unita’ di misura utilizzata e’ il kW
la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino e, solamente per le caldaie, della potenza termica scambiata dall’involucro del generatore con l’ambiente; l’unità di misura utilizzata è il kWt
la quantita’ di calore trasferita nell’unita’ di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall’involucro del generatore con l’ambiente e della potenza termica persa al camino; l’unita’ di misura utilizzata e’ il kW;
potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore puo’ fornire in condizioni nominali di riferimento
è l’intervento che prevede la realizzazione di opere sull’impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell’impianto, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell’allegato 2
e’ l’intervento che prevede la realizzazione di opere sull’impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell’impianto, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell’allegato 2;
le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
pressione massima relativa a cui le tubazioni dell’impianto interno possono essere impiegate in continuo in condizioni normali di funzionamento.
quantita’ annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantita’ viene espressa da uno o piu’ descrittori che tengono conto del livello di isolamentodell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo’ essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti
misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantita’ dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
sono prodotti di origine biologica, ottenuti da coltivazioni non impiegate per l’alimentazion e umana e animale; in sede di prima applicazione, rientrano in tale categoria i prodotti di cui alla tabella 1-B
la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprieta’ dell’impianto
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
il soggetto la cui attivita’ produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) ;
la generazione di energia elettrica, comunque prodotta
produzione e producibilita’ di energia elettrica imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle direttive di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
delle quantita’ di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell’impianto, misurate ai morsetti di macchina;
è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell’impianto, misurate ai morsetti di macchina
somma dell’elettricita’, dell’energia meccanica e del calore utile prodotti mediante cogenerazione
e’ la produzione lorda diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica;
è la produzione lorda diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica
progetto con metodo di valutazione dei risparmi standardizzato, come definito nell’allegato 1, in conformita’ al programma di misura approvato dal GSE;
progetto in cui i risparmi sono valutati con il metodo di consuntivo, come definito nell’allegato 1, in conformita’ a un programma di misura approvato dal GSE;
insieme di interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare del progetto, riferiti all’intero componente, mezzo di trasporto, linea produttiva, edificio o loro parti. Il progetto puo’ comprendere la sostituzione o nuova installazione di componenti e dispositivi, nonche’ la modifica del layout di linee produttive. Sono esclusi interventi di manutenzione e ripristino delle normali condizioni di esercizio. Nel caso di efficientamento energetico degli edifici, l’intervento puo’ interessare, anche contestualmente, l’involucro, gli impianti e i dispositivi tecnologici;
intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto, salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 4, presso uno o piu’ stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformita’ ad un programma di misura approvato dal GSE;
progetto di efficienza energetica che genera risparmi energetici addizionali e per il quale si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera sono utilizzati nuovi componenti, o componenti rigenerati per i quali non sia stato percepito in precedenza un incentivo a carico del meccanismo dei certificati bianchi, al netto degli impianti gia’ esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto, e che la data di avvio della realizzazione del progetto e’ successiva alla data di presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo dei certificati bianchi, salvo quanto previsto dal punto 1.7 dell’allegato 1 al presente decreto;
l’intervento o l’insieme di interventi che, in relazione al progetto proposto, e’ realizzato con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono lo standard di mercato in termini tecnologici e normativi;
progetto costituito da una o piu’ linee di attivita’ progettuali approvate nell’ambito di programmi correlati e funzionali alla realizzazione degli interventi;
attivita’ incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in miglioramenti dell’efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili; attivita’ incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in miglioramenti dell’efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili
programmazione, in un’ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti.
il soggetto che, in tutto o in parte, e’ proprietario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nei caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilita’ posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori
chi e’ proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilita’ posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori
le autorita’ governative centrali di cui all’allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche’ gli organi costituzional
le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
punto di consegna del combustibile gassoso individuato in corrispondenza: ● del rubinetto posto immediatamente a valle del gruppo di misura ● del raccordo di uscita della valvola di intercettazione, che delimita la porzione di impianto di proprietà dell’utente, nel caso di assenza del gruppo di misura ● del raccordo di uscita del riduttore di pressione della fase gassosa nel caso di alimentazione da serbatoio.
un punto di ricarica quale definito all’articolo 2, punto 48), del rego- lamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023;
un punto di ricarica di potenza standard quale definito all’articolo 2, punto 37), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023;
un’interfaccia per la ricarica di veicoli elettrici definita ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
R
il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
la raccolta in cui un flusso di rifiuti e’ tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
il rapporto tra elettricita’ da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione, usando dati operativi dell’unita’ specifica
Rapporto tra superficie disperdente S e volume climatizzato V
qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Comprende, non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno all’obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni
strumento, regime o meccanismo, applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui puo’ essere venduta o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di tale energia, includendo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli aiuti agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno nella forma di obblighi in materia di energie rinnovabili, inclusi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto sui prezzi, ivi comprese le tariffe onnicomprensive e le tariffe premio fisse o variabili;
il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni
il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione europea agli aiuti «de minimis»;
il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 167 del 30 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473
il rendimento calcolato sulla base del potere calorifico inferiore dei combustibili
la somma annua della produzione di elettricita’, di energia meccanica e di calore utile divisa per l’energia contenuta nel combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricita’ e di energia meccanica
il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
e’ il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare
è il rapporto tra l’energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa l’energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti
è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti;
rapporto, espresso in percentuale, tra la quantità di energia utile fornita al fluido termovettore e la quantità di energia immessa nell’apparecchio con il combustibile, in un dato tempo;
rapporto, espresso in percentuale, tra la energia termica globale resa (all’ambiente e al componente per il riscaldamento dell’acqua, ove presente) e la energia termica totale introdotta (quantità di energia che il combustibile fornisce all’apparecchio), in un dato tempo;
è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare
residui generati direttamente dall’agricoltura, dall’acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura e non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;
sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l’obiettivo primario del processo di produzione e il processo non e’ stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
partecipante al mercato, o il suo rappresentante designato, responsabile degli sbilanciamenti che provoca sul mercato dell’energia elettrica.
l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unita’ immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unita’ immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprieta’ di soggetti diversi dalle persone fisiche;
l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche
qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o piu’ fonti di produzione verso una pluralita’ di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria
il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente.
un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante più dispositivi di interconnessione.
rete pubblica il cui esercizio e’ oggetto di una concessione rilasciata ai sensi del presente decreto o dell’articolo 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
rinnovamento delle centrali elettriche che producono energia rinnovabile, compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti o apparecchiature e sistemi operativi al fine di sostituire capacita’ o di aumentare l’efficienza o la capacita’ dell’impianto;
e’ la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni, anche mediante impiego di componenti rigenerati;
è la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni
la ricarica bidirezionale quale definita all’articolo 2, punto 11), del regolamento (EU) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023;
l’operazione di ricarica in cui l’intensità dell’energia elettrica fornita alla batteria è adeguata in modo dinamico, sulla base delle informazioni ricevute mediante comunicazione elettronica;
la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto a consuntivo;
RC o RS presentata secondo le modalita’ previste dall’allegato 1, punto 3.5;
richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto standardizzato;
qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne’ il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
e’ l’intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell’impianto e puo’ includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entita’ e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l’impianto; il rifacimento e’ considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell’intervento complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell’allegato 2;
è l’intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell’impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l’impianto. Il rifacimento è considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell’intervento complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell’allegato 2
rifiuto quale definito all’articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 escluse le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione;
rifiuti organici quali definiti all’articolo 183, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualita’;
rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato;
rifiuto che presenta una o piu’ caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto
Rapporto tra intesità di rafdiazione solare globalmente riflessa e quella della radiazione incidente su una superficie espresso in forma di parametro adimensionale, in modo analogo , nella scala (0-1) (0-100)
qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
ricostituzione con mezzi naturali o artificiali di un’area boschiva a seguito della rimozione della precedente popolazione forestale per abbattimento o per cause naturali, compresi gli incendi o le tempeste;
suddivisione tra Regioni degli impegni per raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di cui al decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 78 del 2 aprile 2012;
Intervento che interessi: • coperture piane o a falde , opache e trasparenti (isolamento / impermeabilizzazione), compresa la sostituzione di infissi in esse integrate; • pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la sostituzione di infissi in esse integrate. Ristrutturazione dell’impianto/i di riscaldamento, di raffrescamento e produzione dell’acqua calda sanitaria Sostituzione del solo generatore di calore e installazione di generatori di calore e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell’edificio
un edificio esistente e’ sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies quater)
un’opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l’apporto di energia primaria necessaria per rifornire un’unità di energia erogata nell’ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell’analisi costi-benefici di cui al presente decreto, tenendo conto dell’energia richiesta per l’estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;
un’opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce in modo misurabile l’apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un’unità di energia erogata nell’ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell’energia richiesta per l’estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;
la quantita’ di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l’attuazione di una o piu’ misure di miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
differenza, in termini di energia primaria (espressa in TEP), tra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione del progetto. Tale risparmio e’ determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
la ristrutturazione importante di primo livello come definita in attuazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
edificio che ricade in una delle seguenti categorie: i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro; ii) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria
gli interventi rivolti a trasformare l’impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonche’ la risistemazione impiantistica nelle singole unita’ immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato;
è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato;
Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio
Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva;
un edificio esistente e’ sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unita’ immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture;
a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 mq, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro; b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria (D.lgs 28, art. 11)
la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell’investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalita’ per la quale erano stati concepiti;
sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l’obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo.
tecnico nominato, entro il 30 aprile di ogni anno, dai soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tep (settore industriale) ovvero a 1.000 tep (tutti gli altri settori), con comunicazione al Ministero competente. Il responsabile individua le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia; assicura la predisposizione di bilanci energetici in funzione dei parametri economici e degli usi energetici finali; predispone i dati energetici richiesti dal Ministero.
S
apparecchio che sfrutta la tecnologia della pompa di calore elettrica per la produzione di acqua calda sanitaria; l’apparecchio contiene un serbatoio di accumulo, o è ad esso connesso;
sistema di produzione, esclusivamente tramite resistenza elettrica (effetto Joule), di acqua calda sanitaria;
vendita di energia rinnovabile tra i partecipanti al mercato in virtu’ di un contratto con condizioni prestabilite che disciplina l’esecuzione e il regolamento automatizzati dell’operazione, direttamente tra i partecipanti al mercato o indirettamente tramite un terzo certificato partecipante al mercato, come ad esempio un aggregatore. Il diritto di condurre scambi tra parinon pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti coinvolte in qualita’ di consumatori finali, produttori, fornitori o aggregatori;
le immissioni di acque reflue di cui all’articolo 74, comma 1, lettera ff);
si intende la certificazione di conformità del prodotto o dei componenti rilasciata dal produttore;
modello informatico di scheda anagrafica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici ed i soggetti coinvolti, resa disponibile dal GSE tramite il Portaltermico;
scheda contenente i dati anagrafici dell’edificio e le caratteristiche tecniche del sistema edificio-impianto e degli interventi; costituisce, insieme con la richiesta diconcessione dell’incentivo, la scheda-domanda; è compilata, a cura del SR, direttamente sul Portale;
sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari
sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari
coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione invernale;
l’uso di combustibili come materie prime in un processo indu- striale, anziché per produrre energia;
coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione estiva;
manufatto adibito permanentemente, per tutta la durata degli incentivi, a serra dedicata alle coltivazioni agricole o alla floricoltura; la struttura della serra, in metallo, legno o muratura, fissa ed ancorata al terreno, deve essere chiusa per consentire il mantenimento della climatizzazione interna (la chiusura può essere eventualmente rimovibile stagionalmente);
dispositivo di otturazione ad azionamento automatico, comandato da dispositivo termico tarato ad 8O °C, destinato ad interrompere il flusso dell’aria nelle condotte aerotermiche ed a garantire la compartimentazione antincendio per un tempo prestabilito.
i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete.
a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell’edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidita’ relativa; b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici; c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all’interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidita’ relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti; d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l’illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio; e) sono ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di ventilazione e i sistemi di automazione e controllo
un servizio utilizzato da un gestore del sistema di trasmissione o da un gestore del sistema di distribuzione per la regolazione della tensione, per le immissioni e i prelievi di potenza reattiva, per il mantenimento dell’inerzia, per la stabilità della rete e la potenza di corto circuito, per la capacità di black start e per la capacità di funzionamento in isola.
la prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
la prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili; (D.Lgs. 115/2008 e s.m.i.)
le informazioni dinamiche conservate nel sistema di gestione della batteria che prescrivono le impostazioni di poten- za elettrica alle quali la batteria dovrebbe funzionare in modo ottimale durante le operazioni di ricarica o di sca- ricamento, in modo da ottimizzarne lo stato di salute e l’uso operativo;
reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL o impianti di stoccaggio di proprieta’ o gestiti da un’impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonche’ quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e alla rigassificazione di GNL
complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura e’ controllata o puo’ essere abbassata
la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilita’, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale;
il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.
sistema per la certificazione di sostenibilita’ oggetto di una decisione della Commissione europea adottata ai sensi dell’articolo 30,paragrafo 4 della direttiva (UE) 2018/2001;
sistema costituito da una pompa di calore, intesa come generatore principale, abbinata ad una caldaia a condensazione alimentata a gas intesa come generatore secondario non assemblato in fabbrica. Il sistema bivalente puo’ essere costituito anche dall’abbinamento di una pompa di calore con un generatore a biomassa;
sistema a circuito aperto per trattare l’aria prelevatadall’ambiente esterno, raffreddandola, ai fini della climatizzazione (estiva) di un ambiente interno; combina processi di deumidificazione e di raffreddamento evaporativo;
un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un’alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di accumulo puo’ essere integrato o meno con l’impianto solare fotovoltaico;
sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;
sistema tecnico che consente la misurazione dell’energia termica o frigorifera fornita alle singole unita’ immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori
insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all’interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;
un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
un sistema di misurazione intelligente quale definito all’articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
sistema tecnico che consente all’utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti della normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;
sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con ((potenza nominale non superiore a 20 MWe)) e complessivamente installata sullo stesso sito, ((alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento)), anche nella titolarita’ di un soggetto diverso dal cliente finale, e’ direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato ((senza obbligo di connessione di terzi)), all’impianto per il consumo di un solo cliente finale ed e’ realizzato all’interno dell’area di proprieta’ o nella piena disponibilita’ del medesimo cliente
sistema nazionale di certificazione di sostenibilita’ istituito ai sensi dell’articolo 42 comma 16;novembre 2019;
sistema o apparecchio che integra due o piu’ sotto unita’ funzionali (a titolo esemplificativo una pompa di calore elettrica o a gas e una caldaia a condensazione a gas o a biomassa) per mezzo di un sistema di regolazione «intelligente», assemblato in fabbrica o factory made e corredato da specifica documentazione tecnica, resa disponibile dal fabbricante, contenente obbligatoriamente almeno: i. le modalita’ di installazione, uso e manutenzione del sistema/apparecchio ibrido; ii. gli schemi tecnici e funzionali riportanti le indicazioni dei collegamenti idronici ed elettrici; iii. una dichiarazione di prodotto ibrido;
complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura e’ controllata o puo’ essere aumentata;
Apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unita’ immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico puo’ essere suddiviso in piu’ sottosistemi
sistemi tecnici per l’edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonche’ il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico
è un insieme formato normalmente da un apparecchio di illuminazione insieme alla relativa lampada/sorgente luminosa ed gli eventuali dispositivi di controllo;
pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o piu’ delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell’energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione dell’energia solare, trasmissione ultravioletti,trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile.
qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
societa’ che attraverso interventi di risparmio energetico, anche finanziati autonomamente o tramite terzi, consegue un aumento dell’efficienza del sistema di domanda e offerta di energia del cliente, assumendo la responsabilita’ del risultato nel rispetto del livello di servizio concordato;
persona fisica o giuridica che vende energia ai clienti finali
i soggetti ammessi al finanziamento agevolato che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento, si impegnano al rimborso delle somme ricevute, ovvero i soggetti che beneficiano delle garanzie concesse dal Fondo;
tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche;
le banche e gli intermediari finanziari, quali soggetti che possono richiedere l’accesso alle garanzie quali soggetti che possono richiedere l’accesso alle garanzie concedibili dal Fondo a vantaggio dei soggetti beneficiari.
soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica;
persona fisica o giuridica che opera, tramite delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale predisposto dal GSE; puo’ coincidere con il tecnico abilitato;
ciascun soggetto che presenta domanda di accesso alle agevolazioni del Fondo in forma singola o in forma aggregata o associata;
soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilita’ di cui all’art. 6, comma 1, che presenta l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE; puo’ anche non coincidere con il titolare del progetto ovvero con uno dei soggetti titolari per i casi di cui all’art. 6, comma 4. Qualora il soggetto proponente non coincida con il soggetto titolare e per i casi di cui all’art. 6, comma 4, l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE e’ presentata su delega dei soggetti titolari;
nei casi di progetti presentati da imprese o da Pubbliche Amministrazioni in forma aggregata o associata, il soggetto deputato alla gestione dei rapporti con Invitalia;
soggetto che ha sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha diritto all’incentivo e stipula il contratto con il GSE. Per la compilazione della scheda-domanda e per la gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, puo’ operare attraverso un soggetto delegato;
soggetto che sostiene l’investimento per il progetto, ovvero i soggetti che sostengono l’investimento secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4;
per impianto solar cooling si intende un impianto costituito da un campo solare (collettori solari termici) e da una macchina frigorifera (ad assorbimento, a adsorbimento, sistemi DEC) che ha l’obiettivo di convertire l’energia termica ricavata dal campo solare in energia frigorifera per la climatizzazione estiva di edifici o per la produzione di fluidi refrigerati di processo;
sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione che rispettano i requisiti di cui all’allegato I del presente decreto
rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze; (D.M. 22 novembre 2012);
la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
è la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
intervento di installazione di un nuovo generatore presso un impianto termico esistente, al fine di provvedere ad alimentare le medesime utenze del generatore precedentemente installato, senza provvedere ad effettuarne la rimozione;
contatore dell’energia, con l’esclusione di quella elettrica, che e’ posto a valle del contatore di fornitura di una pluralita’ di unita’ immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralita’ di unita’ immobiliari, ed e’ atto a misurare l’energia consumata dalla singola unita’ immobiliare o dal singolo edificio
qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2;
apparecchio o insieme di piu’ apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato o all’acqua sanitaria, il calore derivante da una o piu’ delle seguenti modalita’: a) prodotto dalla combustione; b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l’energia solare, etc.); c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a piu’ alta temperatura; d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
lo stato di carica quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023;
lo stato di salute quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023;
una singola installazione fisica per la ricarica dei veicoli elettrici posta in un luogo specifico, costituita da uno o piu’ punti di ricarica, definita all’art. 1, comma 1, lettera o) del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 18 marzo 2024, n. 109;
le attivita’ di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche’ le attivita’ di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta;
un impianto di stoccaggio dell’energia combinato con un impianto per la produzione di energia rin- novabile e collegato allo stesso punto di accesso alla rete
il differimento dell’utilizzo finale dell’energia elettrica a un momento successivo alla sua generazione ovvero la conversione di energia elettrica in una forma di energia che puo’ essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la sua successiva riconversione in energia elettrica ovvero l’uso sottoforma di un altro vettore energetico.
documento di analisi e strategia energetica approvato con decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 27 marzo 2013;
qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l’attuazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica;
apparecchio indipendente per riscaldamento di ambienti, eventuali produzione di acqua calda (se dotato di caldaia) e funzioni accessorie (es. cottura cibi), funzionante con porta del focolare normalmente chiusa; diffonde il calore per irraggiamento e/o convezione; può essere alimentato a legna o a pellet di legno con caricamento manuale oautomatico;
per il catasto fabbricati, dove presente, identifica un bene immobile, compresa la singola unità immobiliare esistente su una particella. L’unità immobiliare urbana è l’elemento minimo inventariabile che ha autonomia reddituale e funzionale. Generalmente, nell’ipotesi di un intero fabbricato, ciascuna unità immobiliare è identificata da un proprio subalterno. Qualora il fabbricato sia costituito da un’unica unità immobiliare, il subalterno potrebbe essere assente. Il dato, qualora esistente, deve sempre essere indicato per l’univoca identificazione della singola unità immobiliare. Per il catasto terreni, dove presente, si riferisce essenzialmente ai fabbricati rurali;
la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l’energia é utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;
Superficie che delimita il volume climatizzato V rispretto a esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione
superficie totale dell’impianto solare ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l’area lorda del singolo modulo;
e’ la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l’altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unita’ immobiliare, tale superficie e’ utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica
tutti i servizi necessari per l’accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l’iniezione di gas inerti, ad esclusione dei servizi resi dagli impianti usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni.
T
e’ il ricavo complessivo derivante dalla valorizzazione dell’energia elettrica e dall’incentivo;
oggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali;
tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi professionali. Tale tecnico, inoltre, deve avere comprovata conoscenza, esperienza e capacità nella gestione ed uso dell’energia in modo efficiente;
una tecnologia per la generazione di energia rinnovabile che migliora, almeno in un modo, una tecnologia rinnovabile di punta comparabile o che rende sfruttabile una tecnologia per l’energia rinnovabile che non sia pienamente commercializzata o che comporta un chiaro livello di rischio;
distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o piu’ fonti di produzione verso una pluralita’ di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria
rete di tubazioni che distribuisce energia termica in forma di vapore o acqua calda, dall’unità di generazione verso una pluralità di edifici o siti, per il riscaldamento di spazi. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:a. la rete deve svilupparsi su terreni pubblici ovvero su più terreni privati, in ogni caso non esclusivamente riconducibili all’operatore;b. l’allacciamento alla rete deve avvenire mediante dispositivi dotati di appositi strumenti di misura che consentano la contabilizzazione e la periodica fatturazione agli utenti del servizio ai sensi del decreto ministeriale 24 ottobre 2000 n. 370 e successive modifiche ed integrazioni;c. la cessione dell’energia termica deve riguardare Utenti del servizio diversi da Soggetti o pertinenze riconducibili all’operatore e deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura;
sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno: – il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; – il 50 per cento di calore di scarto; – il 75 per cento di calore cogenerato; – il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;
distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o piu’ fonti di produzione verso una pluralita’ di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria
la temperatura dell’aria misurata secondo le modalita’ prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1;
la temperatura dell’aria misurata secondo le modalita’ prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;
apparecchio da inserto (progettato per essere inserito in una nicchia o in un rivestimento) funzionante esclusivamente a porta chiusa per riscaldamento di ambienti ed eventuale produzione di acqua calda (se dotato di caldaia); diffonde il calore per irraggiamento e/o convezione; può essere alimentato a legna o a pellet di legno con caricamento manuale o automatico;
l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacita’ tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessita’ degli impianti gestiti, e’ delegata dal responsabile ad assumere la responsabilita’ dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacita’ tecnica, economica, organizzativa, e’ delegata dal proprietario ad assumere la responsabilita’ dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici
unità di misura dell’energia pari all’energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore é fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;
intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla trasformazione di un edificio in «edificio a energia quasi zero», come definito all’art. 2, paragrafo 2, della direttiva 2010/2031/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, anche attraverso l’ampliamento fino ad un massimo del 25% della volumetria, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Limitatamente agli edifici, o gruppi di edifici di proprieta’ dell’amministrazione pubblica, e’ ammessa la demolizione degli edifici esistenti e la conseguente ricostruzione degli edifici NZEB, nel rispetto del limite di incremento delle volumetrie totali del 25%, anche in una localizzazione differente, purche’ nell’ambito di un «progetto integrato» e nel medesimo territorio comunale;
l’attività di trasporto e trasformazione dell’energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell’energia autoprodotta.
flusso di calore che passa attraverso una parete per unità di superficie (m²) della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo; (D.M. 22 novembre 2012) Il metodo di calcolo della trasmittanza termica è riportato dalle UNI EN ISO 6946 e UNI EN ISO 10077 e, per le facciate continue, dalla UNI EN ISO 12631;
flusso di calore che passa attraverso una parete per m2 di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo
parametro che valuta la capacità di una parte opaca dell’involucro edilizio di sfasare e attenuare la componente periodica del flusso termico che la attraversa nell’arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti;
il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione e diversa dalla parte dei gasdotti, anche ad alta pressione, utilizzati principalmente nell’ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;
Operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smatimento
U
Ente nazionale italiano di unificazione.
un’unita’ che puo’ operare in cogenerazione;
un’unita’ di cogenerazione con una capacita’ di generazione massima inferiore a 50 kWe;
unita’ di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
un’unita’ di cogenerazione con una capacita’ di generazione installata inferiore a 1 MWe;
e’ la struttura dell’ENEA di cui all’articolo 4, che svolge le funzioni previste dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/2032/CE.
un’unita’ di cogenerazione con una capacita’ di generazione massima inferiore a 50 kWe, di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che sia alimentata da fonti energetiche rinnovabili.
parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente
unita’ comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011
porzione di edificio o intero edificio che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta autonomia funzionale e reddituale;
la persona fisica o giuridica che rifornisce o e’ rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.
la persona fisica o giuridica che rifornisce o e’ rifornita dal sistema
V
il rendimento delle produzioni separate alternative di calore e di elettricita’ che il processo di cogenerazione e’ destinato a sostituire
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra mper alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa calcolata secondo la metodologia definita nell’Allegato VI, parte C, o nell’Allegato VII, parte B del presente decreto;
valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite ai sensi del presente decreto, puo’ essere utilizzatoal posto di un valore reale;
stima delle emissioni di gas a effetto serra e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per una particolare filiera di produzione del biocarburante, del bioliquido o del combustibile da biomassa, rappresentativa del consumo dell’Unione;
sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo
valori dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo; (D.P.R. 412/1993)
quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
un veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore com- prendente solo macchine elettriche non periferiche come convertitore di energia, con un sistema di accumulo di energia ricaricabile che può essere ricaricato esternamente e con pannelli fotovoltaici integrati al veicolo.».
afflusso dell’aria necessaria alla combustione.
sostanza o energia fornite dall’esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell’edificio
periodo durante il quale vengono riconosciuti i certificati bianchi, nei limiti dell’allegato 2 del presente decreto.
volume lordo delle parti di edificio climatizzate come definito dalle superfici che lo delimitano
Z
suddivisione del territorio nazionale in funzione dei gradi-giorno che caratterizzano ogni località; il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche, dalla A (la più calda) alla F (la più fredda); (D.P.R. 412/1993, art. 2).
area geografica definita da cui, provengono le materie prime di biomassa forestale, di cui sono disponibili informazioni affidabili e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il rischio presentato dalle caratteristiche di sostenibilita’ e legalita’ della biomassa forestale;
la zona di offerta quale definita all’articolo 2, punto 65), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio;
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