Abbiamo il caso di un impianto di cogenerazione da 400 kW entrato in esercizio nel 2006, senza qualifica CAR, autoconsuma in stabilimento tutta l’energia elettrica prodotta. L’applicazione della delibera 578/2013 quali effetti può avere nelle condizioni attuali? Se l’unità di cogenerazione di cui sopra risulta cogenerativa in applicazione della delibera 42/02, valida al momento della costruzione, oltre all’accesso ai benefici del DM 5 Settembre 2011, è esonerata dal pagamento degli oneri di rete? Ai fini dell’utilizzazione della procedura RICOGE la richiesta CB consente di qualificare l’impianto ai sensi della 42/02. In questo caso la strumentazione deve rispondere ai requisiti della 42/02, è corretto?
Nel caso in esame, se l’unità di produzione e di consumo sono gestite dal medesimo soggetto giuridico già dal 1/1/2014, si rientra nei SEESEU di tipo A, quindi gli oneri di sistema si pagano solo sull’energia prelevata (come già avviene). Per impianti entrati in esercizio dopo il 6/3/2007 e prima del 2011, se la CAR non è rispettata, per la sola richiesta dei certificati bianchi, si può verificare la rispondenza alla delibera 42/02.